ROMA – 31 ottobre 2011-Proseguiamo nel percorso/discorso intrapreso con l’articolo sulla genesi della tutela della maternità in Italia, passando ad illustrare le due forme di astensione retribuita dagli Enti Previdenziali.
Visione interessante delle nostre Leggi è che la futura mamma (ma tratteremo anche la tutela dei padri) oltre ad avere tutta una serie di diritti è anche obbligata a tutelare la propria salute e quella del neo cittadino che verrà accolto nel nostro Stato. Tale dovere è normato tramite la maternità obbligatoria, che consta in un periodo di complessivi 5 mesi in cui la lavoratrice dipendente (occupata, disoccupata, sospesa, agricola, a domicilio, colf o badante, lavoratrice dello spettacolo; per i padri lavoratori e i genitori adottanti o affidatari vigono delle condizioni particolari) ha l’obbligo di astenersi dal lavoro ma, allo stesso tempo, ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera. Il periodo è compreso tra:
- 2 mesi prima della data presunta del parto (si calcolano senza includere la data presunta del parto;
- 3 mesi dopo la data effettiva del parto;
- nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto se questa ultima si verifica in data posteriore rispetto alla data presunta;
- nel periodo di recupero dei giorni ante partum non utilizzati a seguito di parto prematuro;
- per tutti i periodi di interdizione anticipata disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro;
- fino al 7° mese di vita del minore a seguito di interdizione posticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per condizioni di lavoro che possono arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del minore.
Come sempre vi è un iter burocratico da seguire per ottenere tutto ciò, la futura mamma lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e al suo Ente previdenziale (di solito è l’INPS) i seguenti documenti:
- la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità, con la precisazione della data di inizio dell’astensione obbligatoria,
- il certificato medico di gravidanza redatto sul modulo disponibile alla ASL indicante, fra l’altro, il mese di gravidanza, e la data presunta del parto.
Il trattamento economico per il periodo di astensione obbligatoria è pari ad una indennità giornaliera dell’80% della retribuzione media globale. In tale periodo matura, inoltre, il diritto al trattamento pensionistico.
Per permettere ai genitori-lavoratori di continuare a mantenere saldo il nucleo familiare e condividere i compiti tutoriali può essere utilizzata la cosiddetta maternità facoltativa. Spetta ad entrambi i genitori fino al compimento degli 8 anni del bambino, per un periodo complessivo di 10 mesi, continuativi o frazionati, mentre ogni genitore non potrà superare i 6 mesi di fruizione. Nel caso di unico genitore il periodo di astensione facoltativa compete per 10 mesi, entro il compimento dell’8° anno del bambino. L’indennità economica è il 30% della retribuzione media del mese precedente l’astensione obbligatoria. Ad oggi l’astensione facoltativa non è applicabile per le colf, le lavoranti a domicilio, le lavoratrici a progetto.Per i periodi di fruizione oltre ai 6 mesi e per quelli successivi al compimento del 3° anno del bambino fino al compimento dell’8°anno di età, la suddetta indennità compete soltanto se il reddito personale del richiedente è inferiore a determinati limiti.Anche qui la nostra burocrazia fa capolino: per poter usufruire dei congedi parentali facoltativi bisogna effettuare la domanda presso il proprio Ente previdenziale (di solito è l’Inps) ed occorre preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima. Tali periodi di astensione sono utili per la maturazione dell’anzianità di servizio, ma non delle ferie e della tredicesima mensilità.Il prossimo martedì andrà in pubblicazione l’Astensione obbligatoria anticipata e la Flessibilità…. ed ancora a seguire tratteremo la paternità.
Sara Lauricella





